ALIQUOTE I.C.I.
Chi deve pagare
Il proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione,
enfiteusi, superficie, l’utilizzatore in caso di locazione
finanziaria, per il possesso di fabbricati e aree fabbricabili
ed in generale di tutti gli immobili già censiti o che
devono essere censiti in catasto, anche per gli immobili acquisiti
nell’anno corrente.
Nel comune di Transacqua non si paga l’I.C.I. per i terreni
agricoli.
| • regolamento I.C.I. | ||
| • modello dichiarazione I.C.I. | ||
| • aliquote I.C.I. anno 2006 | ||
| • aliquote I.C.I. anno 2004 [invariate per l'anno 2005] |
Come si deve pagare
Per pagare si devono usare i bollettini di conto corrente postale
a disposizione presso tutti gli istituti bancari, gli uffici postali
e il servizio tributi.
Se si possiedono più immobili che si trovano nello stesso
comune, si deve utilizzare un unico bollettino di versamento. Si
può pagare:
• presso la UNIRISCOSSIONI SPA (concessionario del servizio di riscossione
in via Manzoni, n. 16 a Trento);
• presso ogni sportello bancario o dando disposizione alla propria banca
per il pagamento entro la scadenza;
• presso gli uffici postali
Il bollettino di conto corrente postale deve essere intestato a:
Servizio riscossione Tributi - I.C.I. - Concessione di Trento
UNIRISCOSSIONI S.p.A.
Via Degasperi 37 – 38015 LAVIS (TN) Il numero di conto corrente è:
179382
Compilazione bollettino di versamento
ATTENZIONE: la sommatoria degli importi relativi a aree fabbricabili,
abitazione principale e altri fabbricati deve sempre corrispondere
all’importo versato.
Quando si deve pagare
L’I.C.I. va pagata in due rate: I^ rata acconto dal
1 al 30 giugno; II^ rata saldo dal 1 al 20 dicembre 2006. Nel bollettino
si devono barrare le caselle acconto o saldo.
E’ comunque possibile effettuare un unico pagamento entro il
30 giugno, barrando nel bollettino entrambe le caselle acconto e
saldo.
Le persone fisiche residenti all’estero che effettuano il versamento
in una unica rata dal 1 al 20 dicembre 2006, devono applicare gli
interessi.
Esenzioni
Sono esenti dall’ICI, per il periodo dell'anno durante il quale
sussistono le condizioni prescritte dalla legge:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni,
dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati
nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle Comunità Montane,
dai consorzi fra detti enti, dalle aziende sanitarie locali, dalle
istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della
legge 23 dicembre 1978, n.833, dalle camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle
categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali
di cui all'articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n.601, e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio
del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli
8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa
Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense,
sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio
1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e
alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista
l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base
ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili,
sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali
di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo
in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane
o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27
dicembre 1977, n. 984 (nella Regione Trentino Alto Adige tutti i
terreni agricoli sono esenti).
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo
87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente
allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali,
sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive,
nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a),
della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Residenti all'estero
Per i cittadini italiani residenti all’estero si considera
direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare
posseduta in Italia, a condizione che non risulti locata.
Pertanto l’imposta viene calcolata applicando l’aliquota
del 4 per mille e la detrazione copre totalmente l’imposta
dovuta.
Il versamento per altri eventuali immobili può essere fatto
in una unica rata dal 1 al 20 dicembre 2006, applicando gli interessi.
Rimborsi
Il contribuente può richiedere al comune il rimborso delle
somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno
del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente
accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso
si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto
alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
Sull’istanza di rimborso, il comune procede entro il termine
previsto dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo,
dalla data di presentazione dell’istanza al Protocollo Generale.
| • modulo rimborso I.C.I. |
L’istanza di rimborso deve essere corredata da copia dei
bollettini di versamento e copia della denuncia originaria anno
1993 ed eventuali variazioni. Sulle somme rimborsate spettano gli
interessi di mora nella misura prevista dalla normativa vigente.
La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata
richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve
accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e
quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 30.12.1992 n.504.
Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi
nella misura legale.
Trasferimento di somme non dovute per
immobili ubicati in altri comuni
Nel caso in cui l’imposta sia erroneamente stata versata a
questo comune per immobili ubicati in comune diverso a fronte di
azioni di accertamento o recupero da parte del comune soggetto attivo
del tributo, è comunque riconosciuto il diritto al rimborso,
anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale.
In tal caso il rimborso può essere effettuato, su richiesta
del contribuente, a favore del comune competente qualora il contribuente
risulti in regola con i pagamenti relativi agli immobili posseduti
nel comune di Transacqua.
