Aliquote I.C.I.
Chi deve pagare
Il proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, l’utilizzatore in caso di locazione finanziaria, per il possesso di fabbricati e aree fabbricabili ed in generale di tutti gli immobili già censiti o che devono essere censiti in catasto, anche per gli immobili acquisiti nell’anno corrente. Nel comune di Transacqua non si paga l’I.C.I. per i terreni agricoli.
Come si deve pagare
Per pagare si devono usare i bollettini di conto corrente postale a disposizione presso tutti gli istituti bancari, gli uffici postali e il servizio tributi. Se si possiedono più immobili che si trovano nello stesso comune, si deve utilizzare un unico bollettino di versamento.
Si può pagare:
- • presso la UNIRISCOSSIONI SPA (concessionario del servizio di riscossione in via Manzoni, n. 16 a Trento)
- • presso ogni sportello bancario o dando disposizione alla propria banca per il pagamento entro la scadenza
- • presso gli uffici postali
Il bollettino di conto corrente postale deve essere intestato a:
Equitalia TAA - Suedtirol S.p.A. Transacqua - Tn - Ici conto corrente postale n. 88783246
Compilazione bollettino di versamento
ATTENZIONE: la sommatoria degli importi relativi a aree fabbricabili, abitazione principale e altri fabbricati deve sempre corrispondere all’importo versato.
Esenzioni
Sono esenti dall’ICI, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla legge:
- • gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n.833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- • i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- • i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, e successive modificazioni;
- • i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- • i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- • i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- • i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- • i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984 (nella Regione Trentino Alto Adige tutti i terreni agricoli sono esenti).
- • gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Residenti all'estero
Per i cittadini italiani residenti all’estero si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta in Italia, a condizione che non risulti locata. Pertanto l’imposta viene calcolata applicando l’aliquota del 4 per mille e la detrazione copre totalmente l’imposta dovuta. Il versamento per altri eventuali immobili può essere fatto in una unica rata dal 1 al 20 dicembre, applicando gli interessi.
Rimborsi
Il contribuente può richiedere al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull’istanza di rimborso, il comune procede entro il termine previsto dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo, dalla data di presentazione dell’istanza al Protocollo Generale.
L’istanza di rimborso deve essere corredata da copia dei bollettini di versamento e copia della denuncia originaria anno 1993 ed eventuali variazioni. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi di mora nella misura prevista dalla normativa vigente. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 30.12.1992 n.504. Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi nella misura legale.
Trasferimento di somme non dovute per immobili ubicati in altri comuni
Nel caso in cui l’imposta sia erroneamente stata versata a questo comune per immobili ubicati in comune diverso a fronte di azioni di accertamento o recupero da parte del comune soggetto attivo del tributo, è comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale. In tal caso il rimborso può essere effettuato, su richiesta del contribuente, a favore del comune competente qualora il contribuente risulti in regola con i pagamenti relativi agli immobili posseduti nel comune di Transacqua.


